Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 75 — Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate
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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attivita' assicurativa senza essere muniti della relativa autorizzazione. Resta fermo il disposto dell'articolo 71, secondo comma, della presente legge.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
