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Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonche' le relative modificazioni che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione. Sono soggette ad approvazione con le modalita' previste dal comma 1 le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 12.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art29 · fonte del testo