Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 30 — Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni

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Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attivita' suddette una gestione distinta. L'impresa che esercita la propria attivita' a norma del comma 1 deve:

  • a)tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilita' del margine di solvibilita' prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonche' delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruita' in conformita' alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • b)con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilita' di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;
  • c)attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' specifici a ciascuna attivita' al margine di solvibilita' della corrispondente gestione. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo', informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilita' ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinche' non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni. Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera a), comma 2, dell'articolo 36. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle societa' gia' autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra societa' esercente le assicurazioni di cui all'articolo 1 della citata legge, a condizione che una delle societa' partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art30 · fonte su Normattiva