Art. 31 — Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
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Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi facenti parte del portafoglio italiano, riserve tecniche adeguate agli impegni assunti. Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica per premi puri e dalla riserva per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonche' dalle eventuali riserve speciali imposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale. Nel caso in cui lo scarto tra gli elementi di cui al comma 5 sia, cosi' notevole da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' imporre l'adozione di basi tecniche piu' adeguate per il calcolo delle riserve, salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo, in misura non superiore a quella stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al comma 2, comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilita' comprese tra quelle delle specie indicate al successivo articolo 32, comma 1. All'istituto si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 32, nonche' quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
