Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 32 — Copertura delle riserve tecniche
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Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie:
- a)depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- b)titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;
- c)titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati alla lettera i), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;
- d)annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
- e)obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
- f)beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;
- g)mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;
- h)quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;
- i)obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;
- l)azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
- m)azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
- n)azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera i);
- o)quote di fondi di investimento;
- p)accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;
- q)provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;
- r)previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indicate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita':
- a)crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;
- b)crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del comma 2, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 14 marzo 1988
