Art. 34 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
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Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP la situazione delle predette attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 32. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici approvati dall'ISVAP e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
