Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 35 — Riserve tecniche relative al portafoglio estero

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Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art35 · fonte su Normattiva