Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 37 — Criteri di valutazione delle attività patrimoniali

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Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse. Il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e' riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della societa', in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della societa' e il reddito imponibile dei soci. Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non e' superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non e' riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilita'. Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 1 per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 36.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art37 · fonte su Normattiva