Art. 42 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche
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Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP e dandone comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea in cui l'impresa opera, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione dei beni esistenti nel territorio della Repubblica. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto puo' vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Il decreto di cui al comma 3 e' comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' revocato con la stessa procedura di cui al comma 3 nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali lo stesso era stato adottato. Del provvedimento e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
