Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 5 — Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 20 maggio 1993. Leggi il testo vigente →

L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 20 maggio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art5 · fonte su Normattiva