Art. 5 — Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
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L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 20 maggio 1993
