Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 5 — Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
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L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1992, N. 515)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1995
