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((In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente contratti conclusi in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)), l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento puo' riguardare tutto il portafoglio o parte di esso. L'approvazione e' data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa consultazione con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea interessati al trasferimento. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilita' necessari, tenuto conto del trasferimento. ((PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1992, N. 515)). Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non e' causa di risoluzione dei contratti. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' comprese nel portafoglio trasferito. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art68 · fonte su Normattiva