Art. 68 — Trasferimento di portafoglio
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In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento puo' riguardare tutto il portafoglio o parte di esso. L'approvazione e' data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa consultazione con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea interessati al trasferimento. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilita' necessari, tenuto conto del trasferimento. Deve altresi' disporre di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 31 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento. Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non e' causa di risoluzione dei contratti. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' comprese nel portafoglio trasferito. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 31 dicembre 1992
