Art. 75 — Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
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Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, debbono conformarsi entro il 31 dicembre 1986 alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Le imprese che alla scadenza del termine di cui al comma 1 non dispongano integralmente del margine di solvibilita' necessario debbono sottoporre all'ISVAP un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non piu' di due anni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' esonerare le imprese di cui al comma 1, escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1, le quali dimostrino che il margine di solvibilita', da costituire ai sensi dell'articolo 36, senza detrazione della riassicurazione, e' inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 39, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine di solvibilita' abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero puo' essere disposto sino al 31 dicembre 1991. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. Salvo quanto previsto dall'articolo 76, le imprese debbono dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni dei commi 1 e 3 con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
