Art. 76 — Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
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Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 75 non possono comunque estendere la loro attivita' a nuovi rami o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonche' da quelle relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. La disposizione del comma 1 si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea per l'estensione dell'attivita' a nuovi rami.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
