Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 78 — Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 75, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia nonche', entro il termine di cui all'articolo 85, comma 4, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art78 · fonte su Normattiva