Art. 80 — Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
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Per l'esercizio delle attivita' di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge, continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo, terzo comma, lettere b) e d), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Restano altresi' ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonche' ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attivita' di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 21 marzo 1993
