Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 81 — Cessioni dei rischi in riassicurazione

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Ai fini dell'ammissibilita' dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilita', secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP puo' non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilita' delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art81 · fonte del testo