Art. 81 — Cessioni dei rischi in riassicurazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'ammissibilita' dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilita', secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP puo' non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilita' delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
