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Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art83 · fonte su Normattiva