Art. 86 — Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39
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Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: all'articolo 2, primo comma, lettera c), le parole: "sociale, previste dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "comprese in un regime legale di sicurezza sociale"; l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di liberta' di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge. 2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia."; all'articolo 9, terzo comma, sono soppresse le parole: "dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; all'articolo 10, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle societa' cooperative"; all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: "La disposizione del primo comma si applica" sono sostituite con le seguenti: "Le disposizioni dei precedenti commi si applicano"; all'articolo 16, primo comma: alla lettera a) sono aggiunte le parole: "o inidoneo"; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10"; le lettere c) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e). Alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di societa' che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa". all'articolo 19: nel primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma."; nel secondo comma, al primo periodo, dopo le parole: "residenza in Italia" sono aggiunte le seguenti: "ed obbligarsi a tenere una contabilita' specifica per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "come proprio rappresentante, una persona fisica, ", sono aggiunte le seguenti: "che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia"; nel quarto comma, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)"; all'articolo 24, primo comma, le parole: "l'autorizzazione puo' essere rifiutata" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione non puo' essere rilasciata"; e, al n. 3), le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)". l'articolo 31, primo comma, e' sostituito dal seguente: "Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie:
- 1)depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- 2)titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;
- 3)titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4)annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
- 5)obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
- 6)beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;
- 7)mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8)quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;
- 9)obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;
- 10)azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
- 11)azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
- 12)azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;
- 13)quote di fondi di investimento;
- 14)accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;
- 15)provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;
- 16)previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti". all'articolo 31, secondo comma, lettera b), le parole: "del 50 per cento del relativo importo" sono sostituite dalle seguenti: "del 12 per cento dei premi emessi"; l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attivita' indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attivita' di cui al n. 2 del primo comma dello stesso articolo viene altresi' stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attivita' di cui al n. 10"; all'articolo 33, primo comma, le parole: "con apposito bilancio annuale" sono sostituite dalle seguenti: "con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello stabilito con decreto del Ministro"; all'articolo 36, primo comma, le parole da: "il valore attribuito" fino a: "attivita' stesse" sono sostituite con le seguenti: "il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse. Il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e' riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi"; all'articolo 36, secondo comma, le parole da: "salvo che lo stesso" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' e il reddito imponibile dei soci"; all'articolo 43, terzo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti commi: "Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso e' ammesso ricorso giurisdizionale. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' revocato con le stesse modalita' di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso. Del provvedimento di cui al comma precedente e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare."; all'articolo 46: nel primo comma, le parole: "puo' ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "da porsi a carico dell'impresa"; nel terzo comma, le parole: "puo' altresi', con decreto, ordinare" sono sostituite dalle seguenti: "ordina, altresi', con proprio decreto"; il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione."; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma."; all'articolo 52: nel primo comma, le parole: "il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46"; nel secondo comma, le parole: "i suddetti provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: ", nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni"; nel terzo comma, le parole: "il Ministero puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46". all'articolo 58, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria."; all'articolo 59, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."; all'articolo 68: nel primo comma, le parole da: "la quale certifichi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia"; nel quarto comma, le parole: "gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso". all'articolo 79: nel primo comma, le parole: "aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere" sono sostituite dalle altre: "di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque estendere"; le parole: "agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonche' da quelle relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila."; all'articolo 81, primo comma, le parole: "con sede legale nel territorio della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai capi I e III del titolo II". Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia, nonche' a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Le imprese di cui al comma 2 possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attivita' gia' vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni. all'articolo 7, nel primo comma, il numero 9 e' sostituito dal seguente: "9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non puo' comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
- 12)azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti"; all'articolo 7, dopo il primo e' inserito il seguente comma: "Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attivita':
- a)crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;
- b)crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi"; all'articolo 7, ultimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attivita' di cui al n. 11". L'adeguamento della copertura delle riserve alle disposizioni dei commi 1 e 5 ha luogo entro il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
