Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 88 — Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata

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Per le imprese di cui all'articolo 30 che abbiano prestato la garanzia finanziaria irrevocabile di cui all'articolo 87 in favore di una societa' controllata con sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea ed al cui capitale partecipano in misura non inferiore al 95 per cento, i fondi corrispondenti all'importo della garanzia prestata non sono considerati come facenti parte del patrimonio libero.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art88 · fonte su Normattiva