Art. 89 — Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea
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Agli effetti degli articoli 9, comma 2, lettera c), e 15, comma 1, lettera d), i residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso puo' essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
