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Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art91 · fonte su Normattiva