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[1]Gli ufficiali godono del trattamento economico nella misura prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella 1, allegato 1, alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, salve le modifiche apportate con le successive disposizioni di legge, nonche' dell'aggiunta di famiglia, nella stessa misura degli impiegati dello Stato.
[2]Ad essi e', inoltre, corrisposta una indennita' annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561:
[3]Comandante delle Scuole, lire 6.000, di cui pensionabili lire 2.150;
[4]Ispettori superiori e ufficiali di I classe lire 5.350, di cui pensionabili lire 1.850;
[5]Ufficiali di II classe lire 4.650, di cui pensionabili lire 1.600;
[6]Ufficiali di III classe lire 3.650, di cui pensionabili lire 1.450;
[7]Ufficiali di IV classe lire 3.350, di cui pensionabili lire 1.200;
[8]Ufficiali di V classe lire 2.650, di cui pensionabili lire 1.000.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 2 dicembre 1961
