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[1]Gli ufficiali godono del trattamento economico nella misura prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella 1, allegato 1, alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, salve le modifiche apportate con le successive disposizioni di legge, nonche' dell'aggiunta di famiglia, nella stessa misura degli impiegati dello Stato.
[2]Ad essi e', inoltre, corrisposta una indennita' annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561:
[3]Comandante delle Scuole, lire 6.000, di cui pensionabili lire 2.150;
[4]Ispettori superiori e ufficiali di I classe lire 5.350, di cui pensionabili lire 1.850;
[5]Ufficiali di II classe lire 4.650, di cui pensionabili lire 1.600;
[6]Ufficiali di III classe lire 3.650, di cui pensionabili lire 1.450;
[7]Ufficiali di IV classe lire 3.350, di cui pensionabili lire 1.200;
[8]Ufficiali di V classe lire 2.650, di cui pensionabili lire 1.000. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1961, n. 1169
8La L. 31 ottobre 1961, n. 1169, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendio, e' stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure annue lorde: Celibi Ammogliati Ispettore generale capo................ L. 220.000 L. 320.000 Ispettore generale..................... " 210.000 " 310.000 Ispettore capo......................... " 200.000 " 300.000 Ispettore superiore.................... " 180.000 " 280.000 Primo ispettore........................ " 155.000 " 255.000 Ispettore.............................. " 130.000 " 230.000"
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 25 novembre 1973
