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[1]Gli ufficiali cessano dal servizio e sono collocati a riposo di ufficio quando raggiungono i seguenti limiti di eta':

[2]Comandante delle Scuole, anni 65;

[3]Ispettori superiori e Ufficiali di I classe, anni 62;

[4]Ufficiali di II classe, anni 60;

[5]Ufficiali di III classe, anni 56;

[6]Ufficiali di IV e V classe, anni 53.

[7]Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, degli ufficiali permanenti, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

[8]La liquidazione della pensione e' effettuata in base alle aliquote, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 novembre 1923-II, n. 2835, ed alle colonne 4 e 5 della tabella " A " annessa al Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, per il grado gerarchico equiparato dei Corpi ivi indicati.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art11 · fonte del testo