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[1]Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra.
[2]Nei riguardi del personale di cui al primo comma si applicano, ad ogni effetto, le norme sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutto il personale predetto ed i Corpi dei vigili del fuoco sono obbligati al pagamento integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa delle quote a carico degli iscritti stessi.
[3]Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali risultasse inferiore a quello spettante ai pari grado, con uguale anzianita' di servizio, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali, vigili scelti e vigili avranno diritto a percepire la differenza, che sara' liquidata e corrisposta dalla Cassa sovvenzioni antincendi, a titolo di integrazione di pensione.
[4]Presso la Cassa sovvenzioni antincendi, per i fini di cui al precedente comma, viene costituito un apposito " fondo integrazione pensioni " a favore del quale sara' devoluto l'intero importo del supplemento di rischio da stabilirsi con il decreto Reale di cui al comma primo.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
