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[1]Il personale volontario e' iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.
[2]Si distingue in tre classi a seconda delle prestazioni che saranno stabilite nel regolamento.
[3]La nomina e' fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31.
[4]Con lo stesso decreto previsto nell'articolo 12, sono determinate le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.
[5]Per i volontari di 1ª classe il limite di eta' di cui all'articolo 15, comma 2°, e' elevato a 35 anni. La qualita' di volontario di 1ª classe costituisce titolo di preferenza a parita' di merito.
[6]Il personale volontario di 1ª classe, agli effetti dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati d'egli Enti locali, e' equiparato al personale permanente. I contributi previsti dall'ordinamento della Cassa anzidetta sono commisurati agli assegni pensionabili iniziali vigenti per i vigili permanenti.
[7]Agli effetti della valutazione, per il trattamento di quiescenza, il servizio prestato come volontari di 1ª classe e' considerato continuativo per l'intera durata del rapporto del servizio stesso.
[8]Nel caso che, in occasione di pubbliche calamita', di emergenza o di altre particolari necessita', il Ministero dell'interno disponga il richiamo temporaneo in servizio continuativo di personale volontario, i datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
