[1]In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, e' dispensato dai richiami alle armi:

[2]1° il personale permanente del Corpo;

[3]2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purche':

[4]se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unita' di prima linea;

[5]se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di eta' ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialita', corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.

Testo vigente dal 3 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art19 · fonte del testo