Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 30 giugno 1961. Leggi il testo vigente →
[1]Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno. I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalita' giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella A.
[2]Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.
[3]La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 30 giugno 1961
