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[1]Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno. I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalita' giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella A.

[2]Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.

[3]La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 30 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art2 · fonte del testo