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[1]Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno. I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalita' giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella A.
[2]Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.
[3]La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1961, n. 469
7La L. 13 maggio 1961, n. 469, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I Corpi dei vigili dei fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della le 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato".
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 20 aprile 2006
