Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 165 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

tolto: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita';

tolto: b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

tolto: c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco puo' tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

tolto: d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

tolto: Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio civile, Azienda autonoma statale della strada, Milizia nazionale della strada, Uffici tecnici provinciali, comunali e simili).

tolto: Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926-V, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamita' in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art25 · fonte del testo