[1]Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.

[2]I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.

Testo vigente dal 3 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art24 · fonte del testo