Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilita' del comandante del Corpo dei vigili del fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.
tolto: Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno la facolta' di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre dei vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'articolo 22, 2° comma. Tale concorso e' obbligatorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art23 · fonte del testo