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[1]Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla istallazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilita' dei rispettivi acquedotti.

[2]Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilita' di acqua per i servizi antincendi,

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 30 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art27 · fonte del testo