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[1]Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla istallazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilita' dei rispettivi acquedotti.
[2]Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilita' di acqua per i servizi antincendi, 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1961, n. 469
7La L. 13 maggio 1961, n. 469, ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che "Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le, incombenze e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 20 aprile 2006
