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[1]Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

[2]La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non da' diritto a particolari compensi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 30 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art32 · fonte del testo