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[1]Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.
[2]La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non da' diritto a particolari compensi. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1961, n. 469
7La L. 13 maggio 1961, n. 469, ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che "Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le, incombenze e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 20 aprile 2006
