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Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco:

  • a)organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo dei vigili del fuoco;
  • b)predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;
  • c)propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;
  • d)provvede alle spese fisse e a calcolo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;
  • e)collauda i materiali acquistati;
  • f)adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;
  • g)esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti;
  • h)esegue le visite ed i' controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
  • i)esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;
  • l)controlla l'osservanza delle disposizioni in materia, di prevenzione degli incendi;
  • m)fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie comunali;
  • n)istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno, posti di vigilanza in quelle localita' ove esigenze speciali lo richiedono;
  • o)propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte. La disposizione della lettera o) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; pero' anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, e' curata dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art33 · fonte del testo