Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:
tolto: a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;
tolto: b) alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;
tolto: c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;
tolto: d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art44 · fonte del testo