Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite:

  • a)dai canoni di cui all'articolo 45, commi 1° e 2°;
  • b)dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni antincendi;
  • c)dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'articolo 26;
  • d)dagli eventuali contributi di enti e di privati;
  • e)dalle rendite del patrimonio.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art43 · fonte del testo