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[1]I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo Per il Governatorato di Roma il canone e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze, ma esso non potra', comunque, essere inferiore al complesso delle spese concernenti, a qualsiasi titolo, il servizio antincendi, riferito al bilancio preventivo Oltre i canoni suddetti e' posto a carico di tutti i Comuni del Regno e del Governatorato di Roma un contributo aggiuntivo, proporzionale alla popolazione risultante dal censimento ufficiale, per il seguente importo complessivo:
[2]Anno 1939........................ L. 25.000.000 Anno 1940........................ " 30.000 000 Anni successivi.................. " 40.000.000
[3]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 630
3Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 630, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "I canoni consolidati a carico dei comuni per le spese dei servizi antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono rivalutati nel rapporto da 1 a 40". - (con l'art. 1, comma 3) che "I contributi aggiuntivi di cui al terzo comma dell'art. 45 citato, sono determinati in L. 40 per abitante sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946, risultante dal bollettino ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947". - (con l'art. 2, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Testo in vigore dal 11 giugno 1948 al 20 aprile 2006
