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[1]La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi puo' essere effettuata, anche gradualmente, entro un quadriennio dalla entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333. Durante tale periodo, agli effetti del compimento dell'anzianita' richiesta per le promozioni ai gradi 6°, 7° e 9° del ruolo tecnico di gruppo A, e' computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica in base alla quale e' stato conferito il grado in sede di inquadramento, ed, ai fini del raggiungimento dell'anzianita' necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8°, e' computata l'anzianita' di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualita' di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.
[2]Per lo stesso periodo di cui al comma precedente, agli effetti del compimento dell'anzianita' richiesta per le promozioni ai gradi 8° e 10° del ruolo tecnico transitorio (gruppo B) di cui all'articolo 52, e' computato come anzianita' di grado il periodo di tempo eccedente quello minimo stabilito per ottenere, a norma del comma 2° dello stesso articolo, l'assegnazione in sede di inquadramento rispettivamente del grado 9° e 11°, e ai fini del raggiungimento dell'anzianita' necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 9°, e' computata l'anzianita' di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualita' di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.
[3]La norma di cui ai due precedenti commi si applica, anche dopo il quadriennio, per quegli ufficiali che durante tale periodo non abbiano beneficiato di alcuna promozione ne' dell'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8° del gruppo A o al grado 9° del gruppo B.
[4]In attuazione del precedente comma, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 326
2Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 326, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 49 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e quello stabilito nell'art. 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, sono riaperti fino al 31 dicembre 1947".
Testo in vigore dal 26 novembre 1946 al 20 aprile 2006
