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[1]I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), dell'articolo 51 e al comma 5° dell'articolo 52 e gli squadristi sistemati o da sistemare per effetto della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, che non fossero provvisti di trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, di meta' del servizio di ufficiale dei vigili del fuoco effettivamente prestato, in qualita' di avventizio, dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto della nomina per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.
[2]Il servizio di cui al comma precedente e' pure riconosciuto utile ai fini dell'articolo 21 del Regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.
[3]Al personale di cui al 1° comma, gia' iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applicano, per il cumulo dei servizi, le norme stabilite nel 7° comma dell'articolo 59.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
