Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i Comuni che avevano corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non puo' essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.
tolto: Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.
tolto: Per i Comuni, che avevano corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, le percentuali di cui ai commi 1° e 2° sono elevate a tre decimi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art66 · fonte del testo