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[1]I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco, possono essere conferiti, sempreche' gli interessati abbiano assolto agli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:

  • a)inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianita' nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che prestavano servizio nelle rispettive provincie all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII n. 333.

[2]Nel grado di vigile puo' essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e che siano in servizio da almeno un anno.

  • b)inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianita' nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo dalle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;
  • c)inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili e degli specialisti avventizi che contino almeno tre mesi di servizio continuativo e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'eta', e del titolo di studio di cui all'articolo 15;
  • d)inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari che contino almeno cinque anni di servizio, o almeno 5 mesi se trattasi di servizio continuativo, e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'eta', e del titolo di studio di cui all'articolo 16. Potranno essere inquadrati nel grado attuale i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che all'atto dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, purche', in seguito ad esame fisico-tecnico, ottengano la piena idoneita' a conservare il grado rivestito.

[3]I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle Forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti messi a concorso.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art56 · fonte del testo