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[1]A favore del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, inquadrato ai sensi dell'articolo 56, che, in base alle facolta' previste dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, era iscritto a regolamenti comunali di pensione, alla cessazione dal servizio il trattamento di quiescenza sara' liquidato dalla Cassa predetta in base al cumulo dei servizi prestati e secondo le norme sull'ordinamento della Cassa stessa. La spesa relativa fara' carico ai Comuni limitatamente al servizio prestato fino alla data dell'inquadramento. Fino a tale data il personale predetto continua a mantenere l'iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.
[2]E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa fara' carico al Comune.
[3]Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data di inquadramento e' calcolato secondo le modalita' previste nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
