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I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termine dell'articolo 45, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio preventivo 1925, tenuto presente quanto segue:
- a)la spesa per stipendi, indennita' ed assegni di qualsiasi natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;
- b)la spesa per stipendi, indennita', ed assegni di qualsiasi natura al personale che disimpegnava promiscuamente i servizi antincendi ed altri servizi dell'Amministrazione comunale, deve essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni del personale medesimo nell'interesse dei servizi antincendi;
- c)la spesa per stipendi, Indennita' ed assegni di qualsiasi natura al personale amministrativo e contabile deve essere consolidata nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto esclusivamente ai servizi antincendi, ed, in quota parte proporzionale alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei Corpi pompieri cumulativamente con altri servizi del Comune;
- d)la spesa per assegnazione di premi demografici o per la concessione di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla forza del personale addetto ai servizi antincendi;
- e)la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizi antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti sia stata sospesa la iscrizione nel bilancio; analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia ecceduto la previsione;
- f)la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per i fitti figurativi deve essere consolidata ragguagliandola al prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;
- g)le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento, gas, acqua, provvista di mobili, stampati, cancelleria, telefono, telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonche' tutte le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
