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Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonche' le spese per l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
