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Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'articolo 91, lettera d), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone e' consolidato in una somma calcolata su l'aliquota di lire 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico del 1936.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
